3
maggio 2018/0
Commenti/in
Sicurezza
/da Francesca
Ressa
Dai
VVF la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi per
attività commerciali > 400 m².n
Le
misure di sicurezza varieranno in base alla superficie e al numero di
piani
I
Vigili del Fuoco hanno elaborato la nuova regola tecnica verticale
per la prevenzione
incendi attività commerciali
con
superficie lorda superiore a 400 m²,
in alternativa al dm
27 luglio 2010 (ossia alla regola tecnica di tipo prescrittivo).
La
nuova regola tecnica verticale riguardante le attività commerciali,
ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie
lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi
comuni coperti, andrà quindi ad integrare la Sezione V – Regole
tecniche verticali del Codice di prevenzione incendi (dm
3 agosto 2015).
Nei
giorni scorsi, ricordiamo, è stata messa a punto anche la bozza
di regola tecnica integrativa del dm 246/1987
circa le norme antincendio negli edifici di civile abitazione di
altezza antincendi maggiore o uguale ai 12 m.
Codice
di prevenzione incendi
Il
Codice di prevenzione incendi ha introdotto norme più elastiche,
scardinando la rigidità delle tradizionali normative prescrittive e
lasciando, invece, maggior spazio alle valutazioni del professionista
di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il
procedimento di deroga.
In
breve, la soluzione
prescrittiva
è una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi
specifici, che garantisce il raggiungimento del relativo livello di
prestazione e non richiede ulteriori valutazioni tecniche; nelle
soluzioni
alternative
il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato
livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione
della sicurezza antincendi ammessi; nelle soluzioni
in deroga,
infine, il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli
obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione
della sicurezza antincendio ammessi.
Regole
tecniche verticali
Le
regole
tecniche verticali
servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo
ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.
L’applicazione delle regole tecniche verticali presuppone
l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del
quale sono parte integrante; differiscono dalla regola
tecnica orizzontale
che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio,
definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività.
Regola
tecnica verticale per attività commerciali
La
nuova regola tecnica si applica a negozi, supermercati e centri
commerciali e prevede misure di prevenzione e protezione che
varieranno in base alla dimensione,
calcolata in metri quadri, e al numero
di piani
di cui si compone l’edificio: più “leggere” per le attività
con superficie lorda fino a 1500 m2;
più
stringenti con il crescere dei metri quadri e con la presenza di aree
a maggior rischio (ad esempio dove si effettuano lavorazioni
pericolose o destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di
trazione, i muletti).
In
particolare, per le reti
idranti ordinarie
devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione:
-
per
attività fino a 1500 m2,
con carico d’incendio specifico inferiore ai 600 MJ/m2
e locali non
interrati, è ammessa la sola protezione di base, attuata cioè
attraverso i soli estintori scelti ad
hoc
-
per
attività fino a 1500 m2,
con carico d’incendio specifico inferiore ai 600 MJ/m2
e quote di
piano inferiore a “-1” occorre installare una rete di idranti
-
per
attività fino a 1500 m2,
con carico d’incendio specifico superiore ai 600 MJ/m2
e quote di
piano inferiori a “-1” occorre anche un impianto automatico di
controllo o estinzione degli incendi, la cui tipologia viene scelta
in base alle risultanze della valutazione dei rischi
Sempre
in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere
rispettate le prescrizioni per:
la
reazione al fuoco dei materiali
la
resistenza al fuoco dei compartimenti
l’esodo
rivelazione
ed allarme
controllo
di fumi e calore
In
definitiva, lo schema della nuova regola tecnica è il seguente:
Rimaniamo
in attesa del parere della rima dovrà ricevere il parere della
Commissione Europea, per adempiere agli obblighi connessi alla
procedura di informazione stabilita dalle direttive 98/34/Ce e
98/48/Ce.