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Prevenzione incendi attività commerciali,
in arrivo la nuova regola tecnica verticale

3 maggio 2018/0 Commenti/in Sicurezza /da Francesca Ressa

Dai VVF la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi per attività commerciali > 400 m².n Le misure di sicurezza varieranno in base alla superficie e al numero di piani

I Vigili del Fuoco hanno elaborato la nuova regola tecnica verticale per la prevenzione incendi attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m², in alternativa al dm 27 luglio 2010 (ossia alla regola tecnica di tipo prescrittivo).

La nuova regola tecnica verticale riguardante le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, andrà quindi ad integrare la Sezione V – Regole tecniche verticali del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015).
Nei giorni scorsi, ricordiamo, è stata messa a punto anche la bozza di regola tecnica integrativa del dm 246/1987 circa le norme antincendio negli edifici di civile abitazione di altezza antincendi maggiore o uguale ai 12 m.
Codice di prevenzione incendi
Il Codice di prevenzione incendi ha introdotto norme più elastiche, scardinando la rigidità delle tradizionali normative prescrittive e lasciando, invece, maggior spazio alle valutazioni del professionista di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il procedimento di deroga.
In breve, la soluzione prescrittiva è una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specifici, che garantisce il raggiungimento del relativo livello di prestazione e non richiede ulteriori valutazioni tecniche; nelle soluzioni alternative il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendi ammessi; nelle soluzioni in deroga, infine, il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.
Regole tecniche verticali
Le regole tecniche verticali servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice. L’applicazione delle regole tecniche verticali presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante; differiscono dalla regola tecnica orizzontale che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività.
Regola tecnica verticale per attività commerciali
La nuova regola tecnica si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede misure di prevenzione e protezione che varieranno in base alla dimensione, calcolata in metri quadri, e al numero di piani di cui si compone l’edificio: più “leggere” per le attività con superficie lorda fino a 1500 m2; più stringenti con il crescere dei metri quadri e con la presenza di aree a maggior rischio (ad esempio dove si effettuano lavorazioni pericolose o destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, i muletti).

In particolare, per le reti idranti ordinarie devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione:

  • per attività fino a 1500 m2, con carico d’incendio specifico inferiore ai 600 MJ/m2 e locali non interrati, è ammessa la sola protezione di base, attuata cioè attraverso i soli estintori scelti ad hoc

  • per attività fino a 1500 m2, con carico d’incendio specifico inferiore ai 600 MJ/m2 e quote di piano inferiore a “-1” occorre installare una rete di idranti

  • per attività fino a 1500 m2, con carico d’incendio specifico superiore ai 600 MJ/m2 e quote di piano inferiori a “-1” occorre anche un impianto automatico di controllo o estinzione degli incendi, la cui tipologia viene scelta in base alle risultanze della valutazione dei rischi

Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per:

  • la reazione al fuoco dei materiali

  • la resistenza al fuoco dei compartimenti

  • l’esodo

  • rivelazione ed allarme

  • controllo di fumi e calore

In definitiva, lo schema della nuova regola tecnica è il seguente:

  • scopo e campo di applicazione

  • definizioni

  • classificazioni

  • profili di rischio

  • strategia antincendio

  • altre indicazioni

  • riferimenti

Rimaniamo in attesa del parere della rima dovrà ricevere il parere della Commissione Europea, per adempiere agli obblighi connessi alla procedura di informazione stabilita dalle direttive 98/34/Ce e 98/48/Ce.


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